PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. L'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 104. - La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni potere.
      I magistrati si distinguono in magistrati giudicanti e in magistrati del pubblico ministero ed esercitano esclusivamente tali funzioni.
      Il Consiglio superiore della magistratura giudicante è presieduto dal Presidente della Repubblica. Il primo presidente della Corte di cassazione e il Ministro della giustizia ne sono componenti di diritto. Fanno altresì parte del Consiglio un rappresentante dell'avvocatura, designato dagli ordini professionali, un rappresentante delle università, designato dai professori ordinari in materie giuridiche, e un magistrato del pubblico ministero, designato dal Consiglio superiore del pubblico ministero. Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i magistrati giudicanti tra gli appartenenti alle varie categorie e per metà dal Parlamento tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio.
      Il Consiglio superiore del pubblico ministero è presieduto dal procuratore generale della Corte di cassazione. Il Ministro della giustizia ne è componente di diritto. Fanno altresì parte del Consiglio un rappresentante dell'avvocatura, designato dagli ordini professionali, un rappresentante delle università, designato dai professori ordinari in materie giuridiche, e un magistrato giudicante, designato dal Consiglio superiore della magistratura giudicante. Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i magistrati del pubblico ministero tra gli appartenenti alle varie

 

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categorie e per metà dal Parlamento tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio.
      I Consigli eleggono un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
      I componenti non di diritto dei Consigli durano in carica sei anni e non sono rieleggibili. I componenti eletti dalle magistrature sono rinnovati per metà ogni tre anni. La nomina dei componenti eletti dai magistrati e dal Parlamento decorre per ciascuno di essi dal giorno della loro elezione; la nomina degli altri componenti non di diritto decorre per ciascuno di essi dal giorno del giuramento.
      I componenti dei Consigli non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali. Non possono, inoltre, ricoprire cariche elettive, finché sono in carica e per un periodo di cinque anni dalla cessazione dall'ufficio».

Art. 2.

      1. L'articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente:

          «Art. 105. - Spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati giudicanti.
      Spettano al Consiglio superiore del pubblico ministero, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati del pubblico ministero.
      Il procuratore generale della Corte di cassazione è nominato dal Presidente della Repubblica tra i magistrati del pubblico ministero con funzioni direttive superiori, ed è scelto in una terna proposta dal Consiglio superiore del pubblico ministero. Esso vigila sull'attività degli uffici del pubblico ministero, per salvaguardarne la conformità ai princìpi costituzionali e in particolare

 

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agli articoli 3, 97 e 112. Riferisce alle Camere sull'andamento della magistratura».

Art. 3.

      1. L'articolo 106 della Costituzione è sostituito dal seguente:

          «Art. 106. - Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso seguìto da tirocinio.
      Le norme sull'ordinamento giudiziario prevedono che siano banditi concorsi riservati a candidati forniti di specifici titoli scientifici e professionali e possono ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni riservate a giudici singoli.
      Su designazione del competente Consiglio superiore possono essere nominati agli uffici giudicanti e del pubblico ministero della Corte di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori».

Art. 4.

      1. L'articolo 107 della Costituzione è sostituito dal seguente:

          «Art. 107. - I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del competente Consiglio superiore, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dalle norme sull'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
      Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
      Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario».